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La polizza assicurativa indennitaria

La polizza assicurativa indennitaria

La polizza assicurativa indennitaria

Obbligatorietà de la polizza assicurativa indennitaria in caso di Acquisto di immobile in Costruzione

Il D.L. 122/2005  impone l’obbligo che il costruttore fornisca garanzie per il risarcimento al quale fosse tenuto

a seguito di danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi derivanti:

– da rovina totale o parziale;

– da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,

che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione.

La polizza assicurativa indennitaria

La garanzia dovrà coprire anche quei danni connessi ad alterazioni tali da incidere sulla funzionalità globale dell’edificio,

rendendolo non idoneo all’uso cui è destinato.

La garanzia  consiste in una polizza assicurativa indennitaria a beneficio dell’acquirente con durata decennale e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori.

La polizza dovrà pertanto essere consegnata dal costruttore all’atto del trasferimento della proprietà,

anche se destinata a operare a partire dalla data di ultimazione dei lavori .

La polizza assicurativa indennitaria

La garanzia inoltre è dovuta a prescindere da una situazione di crisi in cui incorra il costruttore,

essendo destinata a operare all’emergere di vizi e difformità dell’edificio realizzato.

I presupposti per l’applicazione della disciplina relativa alla polizza assicurativa indennitaria sono gli stessi

cui è subordinata l’applicazione della disciplina relativa alla fideiussione a garanzia dei corrispettivi versati dall’acquirente.

Tuttavia il momento in cui tale polizza deve essere materialmente consegnata dal costruttore all’acquirente

è quello in cui avviene il trasferimento della proprietà.

Gli effetti della polizza decorreranno invece dal momento dell’ultimazione dei lavori,

che può essere anche successivo al trasferimento della proprietà e quindi della consegna della polizza.

La polizza assicurativa indennitaria

Non è prevista alcuna sanzione per il caso di mancata prestazione di questa diversa e ulteriore garanzia;

bisogna quindi escludere che la mancata prestazione di questa polizza indennitaria possa incidere sulla validità del contratto.

Inoltre non è previsto neppure alcun obbligo di menzione nell’atto degli estremi di tale polizza assicurativa indennitaria,

a differenza di quanto prescritto per la fideiussione, i cui estremi vanno citati nel contratto preliminare.

Tratto da:

www.notariato.it Le guide per il cittadino

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