AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER36
Con l’Art. 64, commi da 6 a 11, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani sono introdotte nuove agevolazioni ACQUISTO PRIMA CASA UNDER36 ai fini delle imposte indirette da parte di soggetti che:
O non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito;
O hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.
In particolare, tali soggetti sono esonerati dal pagamento:
O dell’imposta di registro;
O delle imposte ipotecaria e catastale.
In sostanza i soggetti con tali requisiti in caso di acquisto da privati o aziende che non hanno costruito l’immobile oggetto della compravendita, NON PAGHERANNO IMPOSTE PER L’ACQUISTO !
L’agevolazione si applica agli:
O atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e infine A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
O atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER36 – atti soggetti ad IVA
Infine in caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA ( da imprese che hanno costruito l’immobile oggetto della compravendita),
agli acquirenti (che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato), è quindi riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, che può essere utilizzato:
O in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
O in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
O infine in compensazione nel mod. F24.
NB Il credito d’imposta in esame i non dà luogo a rimborsi.
AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER36 – AGEVOLAZIONI SUI MUTUI
I finanziamenti (mutui) erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali:
O ricorrono le predette condizioni (non aver compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);
O la sussistenza degli stessi risulti nell’atto di finanziamento;
sono anche esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.
NB Il termine entro il quale si applicano le summenzionate disposizioni è stato prorogato agli atti stipulati entro la data del 31.12.2023.
In caso di insussistenza / decadenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in esame (e pertanto risultino dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale),
per il recupero delle imposte dovute e quindi per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla Nota II bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, DPR n. 131/86 e dall’art. 20, DPR n. 601/73.
In particolare, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché soprattutto una sovrattassa pari al 30% delle imposte.