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Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione

Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione

Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione

di Paola Mammarella Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione

Via alla possibilità di chiedere all’impresa uno sconto immediato in fattura in cambio

dell’Ecobonus e del Sismabonus.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo dell’articolo 10 del decreto “Crescita”.

La richiesta dello sconto immediato alternativo alla detrazione è un’opzione nata per stimolare

gli interventi di riqualificazione degli edifici, ma fortemente criticata dal mondo imprenditoriale e

da alcuni esponenti della politica, che hanno presentato dei disegni di legge per la modifica

o la cancellazione della misura.

Nel frattempo, però, la norma del Decreto Crescita è diventata completamente operativa.

Con i dettagli forniti dall’Agenzia delle Entrate, è già possibile esercitare l’opzione.

Ecobonus e sismabonus, come chiedere lo sconto immediato

I contribuenti, beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica

e di riduzione del rischio sismico, possono optare per un contributo di pari ammontare,

sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

ECOBONUS

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata,

entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

SISMABONUS

La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando

il modello predisposto dall’Agenzia e allegato al provvedimento.

Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione

Ecobonus e sismabonus, ammontare dello sconto immediato

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute

entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute

nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata

all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo dello sconto, precisa il provvedimento, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati

quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione –

Come il fornitore recupera lo sconto

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta

da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24,

a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione

dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione

da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto,

utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la conferma, il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,

pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Ecobonus e sismabonus, ulteriore cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori,

anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

È invece vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche.

Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24,

alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione.

Ecobonus e Sismabonus operativo lo sconto alternativo alla detrazione –

Bonus ristrutturazioni, le regole per la cessione del credito

Il Decreto “Crescita” ha reso infine possibile la cessione del credito corrispondente al bonus ristrutturazioni,

ma solo per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera h), cioè

“opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo

all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”.

Il credito può essere ceduto alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero

ad altri soggetti privati, come i fornitori, anche indiretti, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Questi possono a loro volta cedere il credito, mentre è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.

È vietata infine la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e

alle Pubbliche Amministrazioni. I crediti sono utilizzabili in dieci anni.

Sconto corrispondente al sismabonus per acquisto di case antisismiche

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le regole sullo sconto immediato in fattura,

alternativo al sismabonus, si applicano anche all’acquisto di case antisismiche.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo

a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019.

Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione,

ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.

I crediti sono utilizzabili in dieci anni.

Tratto da: www.edilportale.com

 

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