La polizza assicurativa indennitaria
La polizza assicurativa indennitaria
Obbligatorietà de la polizza assicurativa indennitaria in caso di Acquisto di immobile in Costruzione
Il D.L. 122/2005 impone l’obbligo che il costruttore fornisca garanzie per il risarcimento al quale fosse tenuto
a seguito di danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi derivanti:
– da rovina totale o parziale;
– da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione.
La polizza assicurativa indennitaria
La garanzia dovrà coprire anche quei danni connessi ad alterazioni tali da incidere sulla funzionalità globale dell’edificio,
rendendolo non idoneo all’uso cui è destinato.
La garanzia consiste in una polizza assicurativa indennitaria a beneficio dell’acquirente con durata decennale e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori.
La polizza dovrà pertanto essere consegnata dal costruttore all’atto del trasferimento della proprietà,
anche se destinata a operare a partire dalla data di ultimazione dei lavori .
La polizza assicurativa indennitaria
La garanzia inoltre è dovuta a prescindere da una situazione di crisi in cui incorra il costruttore,
essendo destinata a operare all’emergere di vizi e difformità dell’edificio realizzato.
I presupposti per l’applicazione della disciplina relativa alla polizza assicurativa indennitaria sono gli stessi
cui è subordinata l’applicazione della disciplina relativa alla fideiussione a garanzia dei corrispettivi versati dall’acquirente.
Tuttavia il momento in cui tale polizza deve essere materialmente consegnata dal costruttore all’acquirente
è quello in cui avviene il trasferimento della proprietà.
Gli effetti della polizza decorreranno invece dal momento dell’ultimazione dei lavori,
che può essere anche successivo al trasferimento della proprietà e quindi della consegna della polizza.
La polizza assicurativa indennitaria
Non è prevista alcuna sanzione per il caso di mancata prestazione di questa diversa e ulteriore garanzia;
bisogna quindi escludere che la mancata prestazione di questa polizza indennitaria possa incidere sulla validità del contratto.
Inoltre non è previsto neppure alcun obbligo di menzione nell’atto degli estremi di tale polizza assicurativa indennitaria,
a differenza di quanto prescritto per la fideiussione, i cui estremi vanno citati nel contratto preliminare.
Tratto da:
www.notariato.it Le guide per il cittadino