Prima casa e prezzo valore
Prima casa e prezzo valore
Agevolazione per l’acquisto della prima casa e prezzo valore
Introdotta dalla legge 168/1982, l’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U sulla imposta di registro (Dpr 131/1986).
Prima casa e prezzo valore – la natura giuridica
Con il bonus “prima casa” il legislatore, prevedendo agevolazioni fiscali, ha voluto introdurre un regime che deroga a quello ordinario.
La normativa sulla “prima casa”, avendo natura agevolata, non può essere applicata a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate dalla norma .
Il criterio del “prezzo valore” non rappresenta un’agevolazione fiscale,
ma una diversa modalità di calcolare la base imponibile su cui applicare le aliquote di legge.
Nei trasferimenti immobiliari, di norma la base imponibile per il pagamento dell’imposta di registro è il prezzo .
Il metodo del “prezzo valore” costituisce una deroga al criterio ordinario di determinazione della base imponibile.
Prima casa e prezzo valore
Introducendo l’agevolazione “prima casa”, il legislatore ha voluto favorire, mediante un carico fiscale ridotto, l’acquisto della prima casa e
il miglioramento delle condizioni di utilizzo dell’abitazione, anche attraverso l’acquisto successivo di relative pertinenze.
Secondo la Cassazione, alla base dell’introduzione dell’agevolazione vi è stata anche l’intenzione del legislatore di
vivacizzare il mercato immobiliare,
promuovere lo sviluppo dell’edilizia residenziale
e stimolare l’investimento del risparmio popolare nella proprietà di abitazioni
Introducendo il criterio del “prezzo valore” si è voluto far emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari
Prima casa e prezzo valore – le conseguenze della richiesta del beneficio
Richiedendo l’agevolazione “prima casa”, se il trasferimento è soggetto a Iva, si applica l’aliquota ridotta al 4% in luogo di quella ordinaria del 10%;
in caso di trasferimento soggetto a Iva sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all’imposta di bollo per 230 euro.
Se il trasferimento è soggetto a imposta di registro, si applica l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) in luogo di quella ordinaria del 9%;
le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.