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Rivalutazione dei Terreni

Rivalutazione dei Terreni

La possibilità di Rivalutazione dei Terreni per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli

con la legge di bilancio 2025 è divenuta disciplina “a regime”, pertanto strutturale,

quindi entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare,

ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR),

per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

A seguito dell’opzione nella determinazione delle plusvalenze è assunto quindi, al posto del costo o valore di acquisto,

il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione,

determinato sulla base di perizia giurata di stima.

L’imposta sostitutiva può essere infine rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre

(sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti

a eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Rivalutazione dei Terreni –Soggetti beneficiari:

persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);

società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);

enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);

soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore dei terreni è stata fissata quindi per il 2025 nella misura del 18%

cresciuta quindi rispetto agli anni di imposta 2023 e 2024 dove l’aliquota era del 16%.

Pertanto, per l’anno 2025, si potranno affrancare, sino al 30 novembre 2025 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2025

e ciò pagando quindi un’imposta sostituiva pari al 18% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2025

risultante infine da apposita perizia da formalizzare entro il 30 novembre 2025.

Tratto da : FIAIP.it