Rivalutazione dei Terreni

La possibilità di Rivalutazione dei Terreni per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli
con la legge di bilancio 2025 è divenuta disciplina “a regime”, pertanto strutturale,
quindi entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare,
ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR),
per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
A seguito dell’opzione nella determinazione delle plusvalenze è assunto quindi, al posto del costo o valore di acquisto,
il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione,
determinato sulla base di perizia giurata di stima.
L’imposta sostitutiva può essere infine rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre
(sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.
Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti
a eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).
Rivalutazione dei Terreni –Soggetti beneficiari:
– persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
– società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
– enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
– soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore dei terreni è stata fissata quindi per il 2025 nella misura del 18%
cresciuta quindi rispetto agli anni di imposta 2023 e 2024 dove l’aliquota era del 16%.
Pertanto, per l’anno 2025, si potranno affrancare, sino al 30 novembre 2025 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2025
e ciò pagando quindi un’imposta sostituiva pari al 18% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2025
risultante infine da apposita perizia da formalizzare entro il 30 novembre 2025.
Tratto da : FIAIP.it